Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 09/03/2006 n. 80

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30/12/1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/02/1998 n. 30, per il biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27/12/2002 n. 289. Per l'attuazione del presente camma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28/12/1999 n. 522.

Art. 34-septies - Disposizioni concernenti le autorità portuali

1. Alle autorità portuali, istituite ai sensi della legge 28/01/1994 n. 84, e successive modificazioni, non si applicano per gli anni 2006 e 2007 le disposizioni dì cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30/12/2004 n. 311, nei limiti di 30 milioni di giuro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, determinato in 30 milioni di euro per cia- scuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20062008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34-octies - Rifinanziamento della legge 16/03/2001 n. 88

1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16/03/2001 n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione SG (2001)D/285716 del 1° febbraio 2001, da realizzare sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006 e 2007 la spesa di 19 milioni di euro e la spesa di 10 milioni di euro per 5 anni a decorrere dall'anno 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, si fa fronte: mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 31/07/1997 n. 261.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Testo del decreto-legge 10/01/2006 n. 4 coordinato con la legge di conversione 09/03/2006 n. 80, recante: «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione». Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Reppubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28/12/1985 n. 1092, nonchè dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23/08/1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1 - Strumenti di semplificazione e qualità nonchè di monitoraggio e valutazione della regolazione

1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28/11/2005 n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dai Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria. (( Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.

3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato

a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione

b)-e) (soppresse). 4.-5. (soppressi).

6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma (( 6-duodecies )), del decreto-legge 14/03/2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/05/2005 n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione». 7.-12. (soppressi).

Art. 2 (Soppresso)

Art. 3 (Soppresso)

Art. 3-bis. Modifica dell'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ( (

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, il comma 137 è sostituito dal seguente: «137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello `730'. Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello '730' dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale. L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986 n. 121, è abrogato».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ))

Art. 4. Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonchè dei criteri previsti dall'articolo 36.».

2. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonchè previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi. (( 1-bis.

1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo delle forme contrattuali flessibili negli enti locali. )) 1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.». «Art. 35 - Reclutamento del personale

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonchè delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980 n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire

 

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